Finalmente anche i lavoratori dello spettacolo, categoria maltrattata, non riconosciuta, poco tutelata, a cui spesso gli operatori telefonici, confusi e dubbiosi, cercano di riattaccare, hanno diritto alla disoccupazione (e funziona)!
L’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo è stata prevista dal Decreto Sostegni bis, n. 73/2021 ed è già stata erogata in più casi. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno di molti rappresentanti del settore in questi anni difficili.
Sul sito dell’INPS c’è un’area dedicata www.inps.it/news/lavoratori-autonomi-dello-spettacolo-indennita-di-disoccupazione-alas ed esiste la possibilità di fare domanda online tramite una procedura molto semplice ma che può non portare al risultato sperato. Se il vostro profilo, per esempio, non è aggiornato, cosa che può dipendere tanto dalle comunicazioni inoltrate o meno dal datore di lavoro quanto dall’INPS stesso, il sistema respingerà la domanda. E’ successo diverse volte, infatti, che il motivo dietro la mancata accettazione della richiesta fosse legato a un presunto rapporto di lavoro ancora in corso. Un nodo che si può sciogliere contattando sia l’ex datore di lavoro che, appunto, l’INPS, prima di chiedere il riesame della domanda.
Molti suggeriscono di effettuare la richiesta tramite patronato per avere maggiori tutele e assistenza. Ad ogni modo, il consiglio numero uno, apparentemente scontato ma non sempre nel nostro campo, rimane quello di accertarsi che il datore di lavoro abbia pagato i contributi e magari bene, cioè corrispondenti alla mansione svolta (a quanti di noi è capitato di avere i contributi di una figura diversa dalla nostra perché costavano meno? Io in passato mi sono ritrovata anche tecnico del suono…professione mai svolta e per cui non ho nemmeno le competenze!)
E’ importante ricordare che la domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione involontaria del rapporto di lavoro e solo se si hanno i seguenti requisiti:
a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
d) avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
e) avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
La ALAS non spetta a chi è titolare di altre prestazione di disoccupazione, quali NASpI, DIS-COLL e si può ricevere per sei mesi. Ai fini del calcolo della durata dell’indennità si computano anche i periodi di maternità, paternità e congedo parentale, coperti da contribuzione, anche figurativa. Non vengono invece conteggiati i periodi contributivi che hanno già permesso di ricevere altre prestazioni ALAS.